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Milazzo, 'Primarie': la querelle Pino-Pd. Il Tribunale accerta che nel 2015 il sindaco non risulta iscritto al partito, boccia la sua pretesa e compensa le spese



Milazzo, 'Primarie': la querelle Pino-Pd. Il Tribunale accerta che nel 2015 il sindaco non risulta iscritto al partito, boccia la sua pretesa e compensa le spese
Redazione Interna | 14/05/2015

Infatti, secondo i giudici “l’iscrizione diventa effettiva quando il richiedente ritira la tessera dal Circolo territoriale o d’ambiente presso il quale ha facoltà di esercitare gli altri propri diritti”, ciò che non è mai avvenuto – “l’accoglimento del detto motivo di gravame assorbe ogni altra questione prospettata dalle parti, essendo idoneo a definire il giudizio”. –Di seguito pubblichiamo la sentenza del Tribunale di Messina --
TRIBUNALE DI MESSINA, Seconda Sezione civile, il Collegio riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: 1) dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel. 2) dott. Antonino Orifici Giudice 3) dott. Daniele Carlo Madia in persona del Presidente ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 10016/2015 R.G., proposto (avverso l’ordinanza del 13 marzo 2015 resa nel giudizio n. 1211/2015 R.G.) da ·Partito democratico Siciliano - Unione Provinciale di Messina, in persona del tesoriere e legale rappresentante avv. Lucrezia Zingale, Ridolfo Basilio, segretario dell’Unione Provinciale Partito democratico di Messina, Sindoni Francesca, coordinatrice del Circolo 1 di Milazzo del Partito Democratico Siciliano, tutti rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente dall’avv. prof. Antonio Saitta, dall’avv. Giuseppe Siracusano e dall’avv. Armando Hyerace ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Messina, via Felice Bisazza n. 14, per procura in calce al reclamo, reclamanti contro · Pino Carmelo, Gitto Salvatore e Scolaro Stefana, rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di risposta dall’avv. Claudio Rugolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Messina via Antonio Martino is 108 - Reclamati Premesso in fatto (al fine di una più compiuta comprensione delle ragioni della decisione) che: · Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 6 marzo 2015, Firmato da: avv. MINUTOLI GIUSEPPE, emesso da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 Carmelo Pino e i sig.ri Salvatore Gitto e Stefana Scolaro (rispettivamente Sindaco uscente e assessori della città di Milazzo) hanno chiesto a questo Tribunale che venisse giudizialmente accertato il diritto del predetto Pino alla partecipazione alle c.d. “Primarie” per la scelta del candidato sindaco di Milazzo del Partito democratico siciliano, indette per il 15 marzo 2015, contestando la previsione dell’art. 5 del Regolamento locale per la selezione della candidatura a sindaco nelle elezioni amministrative del 2015 (introdotta in attuazione di una mozione deliberata in assenza di numero legale in data 12 novembre 2014 dalla seduta congiunta dei due Circoli del PDS di Milazzo), secondo cui era escluso dalla partecipazione alle primarie chi rivestisse la carica di amministratore alla data fissata per la presentazione delle candidature: in ragione di ciò, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione delle succitate “Primarie”, con differimento delle stesse ad altra data; · all’udienza del 12 marzo 2015 si è costituita solo la prof.ssa Francesca Sindoni, quale coordinatrice del Circolo del Partito Democratico di Milazzo 1, eccependo preliminarmente la cessata materia del contendere, attesa l’intervenuta revoca delle elezioni primarie, nonché l’improcedibilità del ricorso per mancata notifica ai soggetti candidati, al Segretario regionale e al Presidente regionale del PD e, infine, il difetto di giurisdizione del giudice adito, attesa la presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’art. 43 dello statuto del PD siciliano nonché il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Barcellona o di quello di Palermo, contestando comunque nel merito le pretese avversarie; · Con ordinanza del 13 marzo 2015 il giudice monocratico, rigettate le eccezioni preliminari, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale; · Con ricorso depositato il 28 marzo 2015 l’UNIONE PROVINCIALE PARTITO DEMOCRATICO DI MESSINA, in persona del tesoriere e legale rappresentante avv. Lucrezia Zingale, l’ING. BASILIO RIDOLFO, quale Segretario dell’Unione provinciale e la PROF.SSA FRANCESCA SINDONI, quale coordinatrice del CIRCOLO 1 DEL PARTITO Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 DEMOCRATICO della CITTA’ DI MILAZZO hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la superiore ordinanza, chiedendone, per i motivi ivi esposti, l’integrale riforma, con dichiarazione d’inammissibilità del ricorso originario o, comunque, il suo rigetto nel merito e conseguente regime delle spese processuali; · Nel contraddittorio delle parti, in esito all’udienza collegiale del 6 maggio 2015 il Tribunale ha riservato la decisione; OSSERVA 1. La preliminare eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. per non essere stata effettuata presso la sede legale del Partito Democratico – Unione provinciale di Messina, in spregio al disposto dell’art. 145 c.p.c., costituente il primo motivo di reclamo, è priva di pregio. Infatti, la notificazione ad una associazione qual è un partito politico può essere correttamente eseguita già in prima battuta a mani della persona fisica che ne sia legale rappresentante ai sensi dell’art. 145, co. 2, c.p.c. riformato, senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, trattandosi di modalità alternative (Cass. 3 maggio 2012, n. 6693; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22957; Cass. lav., 13 marzo 2013, n. 6345). Né, in contrario, potrebbe farsi leva – come prospettato dai reclamanti – sul fatto che la norma in esame richiede a tal fine l’indicazione nell’atto da notificare della qualità, della residenza, domicilio o dimora abituali della persona fisica che rappresenti l’ente: invero, a giudizio del Collegio ed in ossequio alla più accreditata dottrina che si è occupata (anche criticamente) della riforma del 2005-2006 del citato art. 145 c.p.c., non è indispensabile che quei dati identificativi sussistano nell’intestazione dell’atto da notificare (nel caso in esame, invero, il ricorso è diretto genericamente contro “Il Partito democratico siciliano – Unione provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore (…)”), ben potendo essere inseriti nella relata di notifica che di quell’atto fa in ogni modo parte, essendo tale circostanza comunque idonea a consentire al soggetto che ha la rappresentanza dell’Ente di venire a conoscenza dello stesso: tutto ciò ricorre nella fattispecie in contesa, laddove risulta documentalmente che l’originario ricorso Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 d’urgenza, con il decreto di fissazione dell’udienza, è stato notificato nei termini assegnati sia a mani dell’ing. Ridolfo, quale segretario provinciale del Partito democratico, Unione provinciale di Messina (con indicazione nella relata della sua residenza o domicilio nel comune di Ficarra), sia a mani dell’avv. Lucrezia Zingale, quale tesoriere provinciale del partito (con analoga indicazione nella relata della sua residenza o domicilio nel comune di Acquedolci). Poiché, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, l’art. 12, co. 2, dello Statuto del Partito democratico prevede che sia il tesoriere dell’Unione provinciale ad avere la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, della stessa Unione, l’avvenuta notifica del ricorso d’urgenza all’avv. Zingale nella qualità ha consentito la regolare instaurazione del contraddittorio. 2. La competenza territoriale del Tribunale adìto. Il motivo di reclamo (reiterativo di eccezione rigettata dal primo giudice) inerente la dedotta incompetenza territoriale di questo Tribunale, è carente di prova, posto che l’affermazione secondo cui l’Unione provinciale di Messina del PD non avrebbe sede in tale città non è sorretta da alcun elemento documentale idoneo a ritenere che la sede dell’associazione in questione sia altrove, non essendo neanche stato specificato dove essa sia in concreto e non valendo allo scopo la mera “videata” del sito internet delle segreterie provinciali del PD siciliano, prodotta dai reclamanti e nella quale comunque si fa riferimento alla segreteria di “Messina”, pur senza indirizzo: sicché non possono che richiamarsi integralmente le condivisibili considerazioni svolte sul punto nell’ordinanza reclamata. 3. L’eccezione di clausola compromissoria e la qualità di associato dell’avv. Pino. 3.1 - I reclamanti reiterano l’eccezione, già sollevata dalla Sindoni innanzi al giudice monocratico e rigettata da quest’ultimo, del difetto di giurisdizione statale per l’esistenza di una clausola compromissoria contenuta negli artt. 39 Statuto nazionale del Partito democratico e 43 Statuto del Partito democratico siciliano, che devolve alle commissioni nazionale, regionale e provinciale di garanzia (tra le altre) le controversie inerenti i rapporti interni al partito stesso: ne consegue che, secondo la Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 loro prospettazione, la statuizione di rigetto del giudice reclamato sarebbe erronea, anche alla luce del tenore dell’art. 49 Cost. (che non impone ai partiti – a differenza di quanto previsto dal precedente art. 39 per i sindacati - il vincolo del metodo democratico), non potendosi consentire all’autorità giudiziaria di sindacare le controversie interne ai partiti, le scelte politiche fondamentali, i requisiti di adesione, la selezione delle candidature e così via. 3.2 – Ritiene il Collegio che l’eccezione sia irrilevante ai fini della decisione. 3.2.1 - Non è questa la sede per affrontare, anche alla luce delle contrapposte prospettazioni offerte dalle parti in contesa, l’annoso e complesso dibattito che, sia in dottrina che in giurisprudenza, riguarda la controversa questione della democrazia interna ai partiti (antica quanto gli stessi), potendosi solo richiamare quanto condivisibilmente affermato da un illustre costituzionalista, secondo cui “il fuoco della questione sta laddove si tratta di stabilire fino a che punto ha senso e può spingersi la giurisdizionalizzazione dei conflitti politici e dove invece essa deve arrestarsi a beneficio dell’autodeterminazione della politica negli ambiti suoi propri” e, più in genere, tra regole giuridiche e regolarità della politica. Quest’ultima è un bene prezioso, da salvaguardare e trasmettere anche per l’avvenire; e, tuttavia, ugualmente (e, forse,più ancora) meritevole di essere appagato è il bisogno di dar modo a quanti sono lesi nei propri diritti fondamentali, in seno ai partiti così come in ogni altra formazione sociale, di poter invocare tutela davanti ad un giudice”. In tale contesto, nel darsi atto dell’esigenza sempre più sentita, pur se non pacifica, di garantire la “giustiziabilità” (nei limiti del controllo di legittimità, per il ripristino della legalità violata) di alcune pretese collegate all’organizzazione interna dei partiti, quali associazioni di diritto comune disciplinate (anche) dal codice civile, oltreché strumento fondamentale per partecipare alla vita democratica, non può disconoscersi – come ha evidenziato il primo giudice – il tenore dell’art. 669 quinquies c.p.c., che ammette comunque la tutela cautelare anche nelle controversie oggetto di clausola compromissoria. Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 3.2.2 - In verità, più a monte, assume rilievo decisivo e tranciante la circostanza – oggetto di specifico motivo di reclamo, a fronte dell’impossibilità di una specifica contestazione sul punto nella prima fase del giudizio per i motivi che verranno illustrati di qui a poco - che né l’avv. Pino né (per il vero) gli altri originari ricorrenti in via d’urgenza hanno dato prova di essere regolarmente iscritti al Partito democratico e, pertanto, di poter vantare qualsiasi diritto connesso a tale status di associato. Infatti, osserva il Collegio che, in base alla previsione dell’art. 24, co. 3, dello Statuto del Partito democratico siciliano (del tutto coerente con le esigenze sottese alla scelta del candidato che sia espressione di un movimento politico), le primarie sono riservate esclusivamente agli iscritti al partito stesso e che il successivo comma 5 stabilisce che “Il Sindaco, il Presidente di Provincia e il Presidente della Regione, quando iscritti al PD Siciliano, che si trovino al termine del primo mandato, sono candidati di diritto alle elezioni primarie, salvo loro espressa rinuncia”. Ciò posto, nel caso in esame il Pino si è limitato a produrre una mera copia di una tessera con l’indicazione del “2014”, con in bianco la parte relativa alla sottoscrizione del segretario del circolo di (asserita) appartenenza, la cui valenza è stata disconosciuta dai reclamanti anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 1, lett. b) del regolamento delle iscrizioni on line del PD, secondo cui “l’iscrizione diventa effettiva quando il richiedente ritira la tessera dal Circolo territoriale o d’ambiente presso il quale ha facoltà di esercitare gli altri propri diritti”: e non potrebbe essere diversamente, a meno di non voler ritenere che basti una mera iscrizione on line da parte di chicchessia, senza alcun controllo da parte degli organi statutari del partito, per associarsi allo stesso e concorrere a determinarne la vita e le scelte. 3.3 - Se quanto detto è vero (e non v’è motivo di dubitarne, avuto riguardo agli elementi portati alla cognizione di questo Collegio), da un lato i reclamanti non possono invocare la clausola compromissoria, che attiene a controversie inerenti la vita interna all’associazione-partito e, quindi, ad eventuali contrasti tra gli associati (quale non è il Pino) e l’associazione medesima, dall’altro l’avv. Pino, sotto il profilo del merito della pretesa dallo stesso azionata, che non risulta neppure iscritto nel Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 2015, non può vantare il diritto di partecipare alle c.d. consultazioni primarie che, per espressa previsione statutaria, non possono che coinvolgere coloro che risultano regolarmente iscritti al partito. 4. Conclusione. Da quanto detto consegue che, tenendo conto delle allegazioni e deduzioni sopravvenute rispetto alla prima fase processuale e proprie del presente grado di reclamo (tra cui la questione, sulla quale le parti hanno ampiamente disquisito, della prova dell’iscrizione o meno del Pino al partito), in accoglimento del superiore motivo di gravame, il ricorso d’urgenza deve ritenersi infondato per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti rispetto a pretese proprie degli associati al partito. Va al riguardo evidenziato come la contestata statuizione di cessazione della materia del contendere emessa dal primo giudice, pur se legittimata dal venir meno del periculum per l’intervenuto annullamento delle c.d. primarie, non poteva che tener conto delle modalità di articolazione del contraddittorio e delle difese della resistente Sindoni (l’unica che si è costituita in quella fase), rispetto ai documenti allegati al ricorso, tra i quali la copia della tessera del Pino non risultava essere stata depositata telematicamente ed è stata visionata dalla controparte solo in udienza. In ogni caso, è di tutta evidenza che l’accoglimento del superiore motivo di gravame assorbe ogni altra questione prospettata dalle parti, essendo idoneo a definire il giudizio. 5. Le spese di lite. 5.1 - E’ meritevole di accoglimento il motivo di reclamo inerente la condanna alle spese pronunciata dal primo giudice, non potendosi più ritenere configurabile una soccombenza virtuale degli originari resistenti. 5.2 – Tuttavia, la complessità delle questioni, in fatto e in diritto, allegate e valutate, il rigetto di alcuni motivi di gravame e, in generale, le complessive ragioni della decisione e la condotta processuale di entrambe legittimano l’integrale compensazione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, ricorrendo i presupposti dell’art. 92, co. 2, c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, pronunciando ai sensi dell’art, 669 terdecies c.p.c., in parziale accoglimento del Firmato Da: MINUTOLI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5014d Accoglimento parziale del 13/05/2015 RG n. 10016/2015 reclamo iscritto al n. 10016/2015 R.G.: a) annulla l’ordinanza impugnata e rigetta ai sensi indicati in motivazione il ricorso d’urgenza originario; b) compensa integralmente le spese processuali delle due fasi di giudizio. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, l’8 maggio 2015. Il Presidente.

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