La legge n. 147 del 27/12/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, apporta notevoli modifiche in tema di fiscalità immobiliare. E' stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale, la cosidetta I.U.C. che comprende tre componenti:
- l'I.M.U., la TARI e la TASI.
I Comuni hanno l'obbligo di adottare un regolamento entro i termini di approvazione del bilancio di previsione allo scopo di applicare la suddetta imposta.
Per quanto riguarda l'I.M.U. non vi sono novità. Rimangono le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre relative all'acconto e al saldo da calcolare sulle aliquote dell'ann0 2013.
La TARI gestisce il servizio dei rifiuti urbani in sostituzone della TARES.
La TASI, invece, è il nuovo balzello che introduce ulteriori servizi sottoposti ad imposizione fiscale: manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc..
Ritornando alla TARI gli Enti possono concedere numerose riduzioni tariffarie ed esenzioni anche legate al reddito familiare ( vedi comma 682 dell'art.1 legge 147/2013). Le agevolazioni sono collegate alla capacità contributiva del contribuente che si può dedurre dall'esibizione dell'ISEE e dall'accertamento di una minore capacità di produzione di rifiuti. I benefici possono essere estesi anche alle abitazioni occupate da una sola persona, locali a disposizione per usi stagionali, abitazioni occupati da residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, fabbricati rurali ad uso abitativo.
Al pagamento della TASI che, come già detto, riguarda la copertura dei servizi indivisibili, sono obbligati al pagamento sia il possessore che il detentore dei fabbricati, a qualsiasi titolo. Nel caso in cui l'immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario, l'imposta deve essere versata sia dal proprietario, sia, per quota, dall'occupante l'immobile. L'aliquota tassabile è dell'1 per mille sul valore catastale degli immobili, determinato con le stesse modalità ai fini dell'IMU, però i Comuni possono diminuirla o aumentarla. Limitatamente al 2014 l'aliquota tassabile per tutti gli immobili non puo' superare il 2,5 del citato valore catastale degli stessi.
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